Art. 335

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L'oblazione ai sensi dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e' ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire cinquantamila. In questi casi l'amministrazione doganale puo', quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'art. 14 della legge predetta, e' competente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art335 · fonte su Normattiva