Art. 338
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Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dallo obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata. A tale pagamento e' obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva