MONOPOLI - DOGANA - NORME SUL MONOPOLIO DI STATO SU SALE E TABACCHI ED IN MATERIA DOGANALE - LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, ARTT. 45 SS., 64 SS., 73, 75, 80 N. 2, 81 N. 2, 87, 97 E 103; LEGGE DI MODIFICA 3 GENNAIO 1951, N. 27, ARTT. 1, 4, 6 E 12 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 41 E 43 COST. - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ARTT. 97 LETT. E), 110 CPV. LETT. B), 116-148, NONCHE' ART. 110 COD. PEN., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 43 COST. - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ARTT. 34, 282, 292 E 301 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 43 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale: degli artt. 45 ss., 64 ss., 73, 75, 80 n. 2, 81 n. 2, 87, 97 e 103 legge 17 luglio 1942, n. 907, concernente il monopolio di Stato su sale e tabacchi, e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e precisamente degli artt. 1, 4, 6 e 12, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 Cost.; degli artt. 97 lett. e), 110 cpv. lett. b), 116-148 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, nonche' dell'art. 110 cod. pen., il tutto in riferimento all'art. 43 Cost.; degli artt. 34, 282, 292 e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in rapporto agli artt. 41 e 43 Cost.; essendo sopravvenuta dopo le ordinanze di rimessione la legge 10 dicembre 1975, n. 724, il cui art. 7 dispone che "ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni" relative alle violazioni doganali, le quali si estendono, se piu' favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa.
Riguarda ancheart. 110 Codice penaleart. 64-ess legge 907/1942art. 73 legge 907/1942art. 97 legge 907/1942legge 907/1942art. 75 legge 907/1942e altri 16