Art. 346
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Il Ministero delle finanze, puo', in via generale, consentire che:
- a)l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale;
- b)alle attestazioni apposte da autorita' estere, sui documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale sia riconosciuta, a condizione di reciprocita', la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva