Art. 352
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[1]Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:
- a)la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni;
- b)il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
- c)la legge 14 maggio 1965, n. 576;
- d)la legge 27 giugno 1966, n. 514;
- e)il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130;
- f)il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, eccettuato il primo comma dell'art. 36;
- g)il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134, eccettuato il secondo comma dell'art. 6;
- h)il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, eccettuati il terzo comma dell'art. 8, il quarto comma dell'art. 10, il quarto comma dell'art. 12 ed il primo comma dell'art. 25;
- i)il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, eccettuati gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto dalle norme rimaste in vigore di cui ai punti h) ed i) del precedente comma, da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
[2]Visto, il Ministro per le finanze: VALSECCHI
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva