Art. 43 — Altri rappresentanti dei proprietari delle merci
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La rappresentanza del proprietario della merce per il compimento delle operazioni doganali puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario stesso. Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministero delle finanze.((Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle Amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali)). I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilita' del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono.
Testo vigente dal 1 agosto 1985 al 15 maggio 1998 · versione 19 su Normattiva