Art. 335 c.nav. — Caricazione abusiva di merci
[1]Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante.
[2]L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, e' tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva