Art. 45
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Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale e quelli iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo nonche' i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare, nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario. Il personale ausiliario e' ammesso in dogana a condizione che riscuota la fiducia dell'amministrazione. Esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilita' dello spedizioniere doganale o dell'impresa da cui dipende.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva