Art. 48
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La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
- a)siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
- b)abbiano raggiunta la maggiore eta';
- c)risultino di buona condotta;
- d)siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;
- e)abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50. La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva