Art. 53
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Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:
- a)mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;
- b)imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d). 21 Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione e' disposta su proposta del capo della dogana ed e' inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma puo' essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorita' giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto. 21 E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura.21 Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali e' adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
21La Corte Costituzionale, con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 595 (in G. U. 1a s.s. 02/01/1991, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della liberta' provvisoria".
Testo vigente dal 3 gennaio 1991 al 4 ottobre 2024 · versione 21 su Normattiva