Art. 58
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Apro la norma…
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE Tutela del "made in Italy" - Sanzione ex art. 4, comma 49-bis, l. n. 350 del 2003 - Induzione in errore del consumatore dalla presentazione delle merci in dogana - Responsabilità dell'importatore - Condizioni - Fattispecie.
In tema tutela del c.d. "made in Italy", l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49- bis, l. n. 350 del 2003, finalizzato a tutelare il consumatore sull'origine italiana del prodotto da acquistare, presuppone la colpa dell'importatore e si configura quando la dichiarazione inveritiera induce l'acquirente in errore; tale elemento soggettivo deve ritenersi escluso se, prima dell'immissione in commercio sul territorio italiano, anche mediante un'appendice informativa, l'importatore ha posto in essere tutte le cautele normalmente esigibili per garantire la conoscenza della provenienza estera dei prodotti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha annullato la sanzione amministrativa comminata avendo l'importatore provato di avere richiesto al fornitore espressamente di apporre l'etichetta "Made in China" sui prodotti bloccati in dogana, non verificati né al momento della spedizione, né al momento dello sdoganamento, potendo egli ancora fornire esatte informazioni mediante la prevista appendice informativa, prima della fase di commercializzazione sul territorio italiano).
Riguarda ancheart. 4 legge 350/2003art. 16 legge 135/2009art. 3 legge 689/1981
Precedenti: 655276-01, 664979-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art58 · fonte su Normattiva