Art. 63 — Visite di controllo
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Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i capi degli uffici doganali od i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo saltuarie, sia sulle merci gia' visitate in tutto o in parte, sia su quelle non visitate a norma dell'art. 59, terzo comma. Le visite di controllo devono essere sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della guardia di finanza a norma dell'art. 21 e dagli operatori interessati. La disposizione del primo comma si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva