Art. 64
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In casi straordinari di necessita' e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze il capo del compartimento doganale, su proposta del capo della circoscrizione doganale ed informando tempestivamente il Ministero, puo' impartire disposizioni ai funzionari doganali incaricati affinche', senza la osservanza delle normali procedure e con l'adozione di adeguate cautele, le merci abbiano l'esito doganale voluto dagli operatori sulla sola base della presentazione della dichiarazione, corredata della prescritta documentazione e della prova dell'avvenuto pagamento o cauzionamento dei diritti doganali gravanti sulle merci stesse. Anche in tali casi possono, ove se ne ravvisi la necessita', essere compiuti i controlli saltuari previsti nel precedente articolo.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva