Art. 70 — Decisioni del Ministro
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La decisione del Ministro per le finanze deve essere emessa nel termine di sei mesi dalla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 68 secondo comma e deve essere subito notificata all'interessato per il tramite della competente dogana. Con la decisione del Ministro l'accertamento si intende definito. Entro dieci giorni dalla notifica la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva