Art. 72
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Le spese per la spedizione dei campioni, comprese quelle per la restituzione agli interessati della parte di essi eventualmente residuata, sono a carico degli operatori. La richiesta di restituzione dei campioni deve pervenire alla dogana entro centoventi giorni dalla definizione dell'accertamento. Decorso inutilmente tale termine, i campioni stessi, qualora non debbano essere tenuti a disposizione di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 76, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono presso le dogane. Sono anche a carico dell'operatore le spese per eventuali sopralluoghi del collegio consultivo e per l'esecuzione di analisi o di altri accertamenti tecnici da parte dei laboratori od uffici non dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, disposti su richiesta dell'operatore medesimo.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva