Art. 75

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La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non e' ammessa quando comporti il riesame di questioni gia' decise dal capo del compartimento o dal Ministro in sede di procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art75 · fonte su Normattiva