Art. 76 — Rimedi giurisdizionali
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[1]((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374)).
[2]Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale.
Testo vigente dal 12 giugno 1991 al 4 ottobre 2024 · versione 24 su Normattiva