Art. 76Rimedi giurisdizionali

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[1]((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374)).

[2]Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale.

Testo vigente dal 12 giugno 1991 al 4 ottobre 2024 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art76 · fonte su Normattiva