Art. 83 — Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o di abbuono
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Nei casi in cui viene consentito, ai sensi degli articoli 61 e 65, il rilascio della merce prima che l'accertamento sia divenuto definitivo, i diritti che non risultano contestati devono essere versati a titolo definitivo. Deve essere altresi' versata a titolo definitivo, nei casi di merci rilasciate con sospensione del pagamento di una parte dei diritti liquidati in previsione della concessione di esonero o di abbuono, la parte dei diritti non suscettibile di esonero o di abbuono. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva