Art. 84

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 2019 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

(( I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1990, n. 428

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La L. 29 dicembre 1990, n. 428 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' ridotto a tre anni.

Testo vigente dal 26 maggio 2019 al 4 ottobre 2024 · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art84 · fonte su Normattiva