Art. 87

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In tutti i casi in cui e' prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa puo' essere prestata, oltreche' mediante deposito delle somme stesse con le modalita' indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione. Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art87 · fonte su Normattiva