Art. 90

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L'Amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi in cui detto obbligo e' previsto. La concessione puo' essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art90 · fonte su Normattiva