Art. 91 — Rimborsi
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Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purche' ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento. Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, l'amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari. Se l'indebito pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita', della quantita', del valore o dell'origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74.22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1990, n. 428
22La L. 29 dicembre 1990, n. 428 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' ridotto a tre anni.
Testo vigente dal 27 gennaio 1991 al 4 ottobre 2024 · versione 22 su Normattiva