Art. 93 — Interessi passivi
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In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dello art. 86, da computarsi per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione.15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' elevato dal sei al nove per cento semestrale."
Testo vigente dal 30 settembre 1982 al 31 gennaio 1991 · versione 16 su Normattiva