Art. 99

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Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti. Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana puo' prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art99 · fonte su Normattiva