sezione terza — Dotazione di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore.
- Art. 267 — Definizione
- Art. 268 — Regime doganale delle dotazioni di bordo dei veicoli stranieri che entrano nel territorio doganale e di quelli italiani che ne escono
- Art. 269 — Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi
- Art. 270 — Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi
- Art. 271 — Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili
- Art. 272 — Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri
- Art. 273 — Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocità di trattamento
- Art. 274 — Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero