Art. 274Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Abrogato dal 4 ottobre 2024 · versione 50 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art274 · fonte su Normattiva