Art. 105(L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art105 · fonte su Normattiva