Art. 106
(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva