Art. 119(L) Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza. 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Testo vigente dal 27 febbraio 2007, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art119 · fonte su Normattiva