Art. 134
(L) Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
[1]Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva