Art. 137(L) Norme che rimangono in vigore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 ottobre 2001 al 12 novembre 2014. Leggi il testo vigente →

Restano in vigore le seguenti disposizioni:

  • a)legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
  • b)legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
  • c)legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
  • d)legge 24 marzo 1989, n. 122;
  • e)articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
  • f)articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
  • a)legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  • b)legge 2 febbraio 1974, n. 64;
  • c)legge 9 gennaio 1989, n. 13;
  • d)legge 5 marzo 1990, n. 46;
  • e)legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  • f)legge 5 febbraio 1992, n. 104; All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".

Testo vigente dal 20 ottobre 2001 al 12 novembre 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art137 · fonte su Normattiva