Art. 23-quaterUsi temporanei

Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprieta' privata che di proprieta' pubblica, purche' si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione che regola:

  • a)la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalita' di proroga;
  • b)le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
  • c)le modalita', i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
  • d)le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta' pubblica il soggetto gestore e' individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo e' approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificita' territoriali o di esigenze contingenti a livello locale

Testo vigente dal 15 settembre 2020, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art23quater · fonte su Normattiva