Art. 32
(L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita' ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
- a)mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
- b)aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- c)modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- d)mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- e)violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105)).
Testo vigente dal 28 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 67 su Normattiva