Art. 36
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(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) In caso di interventi realizzati ((in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all'articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformita' da essa o con variazioni essenziali)), fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, ((...)), e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69)). Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Testo vigente dal 30 maggio 2024 al 28 luglio 2024 · versione 66 su Normattiva