Art. 37
(L) Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)
La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al ((triplo)) dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a ((l.032 euro)). Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La mancata segnalazione certificata di inizio attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 36-bis.
Testo vigente dal 28 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 67 su Normattiva