Art. 45 — (L) Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
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L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
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