Art. 47
(L) Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita' inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304)).
Testo vigente dal 25 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva