Art. 54
(L) Sistemi costruttivi (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)
Gli edifici possono essere costruiti con:
- a)struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
- b)struttura a pannelli portanti;
- c)struttura in muratura;
- d)struttura in legname. Ai fini di questo testo unico si considerano:
- a)costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
- b)strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
- c)strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva