Art. 6 — Attivita' edilizia libera
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Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- a)gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)((...));
- a-bis)gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b)gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione ((...)) di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c)le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d)i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e)le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
- e-bis)le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
- e-ter)le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- e-quater)i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e-quinquies)le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)). Le regioni a statuto ordinario:
- a)possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti ((dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attivita' in alternativa al permesso di costruire;));
- b)disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.
- c)LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)). COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.
Testo vigente dal 11 dicembre 2016 al 29 agosto 2017 · versione 37 su Normattiva