Art. 73
(L) Responsabilita' del direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
[1]Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva