Art. 74 — (L) Responsabilita' del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
[1]Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, e' punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva