Art. 99 — (L) Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva