Art. 99(L) Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art99 · fonte su Normattiva