Art. 270Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno

[1]Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari. 41

[2]Il giudizio su di essa e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.41

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 6/3/1996, n. 10) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 7 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 42 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art270 · fonte su Normattiva