Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
[1]Capacita' del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta
[2]I minori che abbiano compiuto il 18° anno di eta' sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative ai servizi di bancoposta, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente decreto. Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva