Art. 108

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[1]Vaglia postali con la clausola "non trasferibile"

[2]I vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere emessi con la clausola "non trasferibile" o con altra equipollente. Il vaglia postale ordinario emesso con tale clausola puo' essere consegnato al mittente che abbia dichiarato di volerlo spedire a sue spese direttamente al beneficiario; in caso contrario vi provvede l'ufficio postale, inviandolo all'ufficio di destinazione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art108 · fonte su Normattiva