Art. 108
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[1]Vaglia postali con la clausola "non trasferibile"
[2]I vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere emessi con la clausola "non trasferibile" o con altra equipollente. Il vaglia postale ordinario emesso con tale clausola puo' essere consegnato al mittente che abbia dichiarato di volerlo spedire a sue spese direttamente al beneficiario; in caso contrario vi provvede l'ufficio postale, inviandolo all'ufficio di destinazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva