Art. 111
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[1]Validita' dei vaglia interni
[2]I vaglia sono validi per la riscossione entro il secondo mese successivo a quello di emissione. Trascorso il periodo di validita', il loro importo e' rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalita' stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva