Art. 114
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[1]Titoli non riscossi - Protesto
[2]A domanda dei committenti l'Amministrazione assume lo incarico di invitare le persone da essi espressamente designate a pagare presso l'ufficio postale i titoli non riscossi o di affidarli ad un pubblico ufficiale per elevarne il protesto. Le spese per il protesto devono essere anticipate dai committenti nella misura stabilita dall'Amministrazione e ad essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora non occorra eseguire l'atto. La domanda di protesto implica l'obbligo dei committenti di sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto. I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati gratuitamente.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva