Art. 117
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[1]Facolta' dei committenti
[2]E' consentito ai mittenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva