Art. 118
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[1]Responsabilita' dell'Amministrazione
[2]L'Amministrazione risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi od omissioni di qualsiasi specie, ne' della mancata consegna degli effetti alle persone designate od agli ufficiali pubblici competenti ad elevarne il protesto. Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere, l'Amministrazione corrisponde ai mittenti le indennita' previste dal presente decreto per le corrispondenze raccomandate o assicurate, secondo i casi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva