Art. 119
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[1]Reclamo - Termine di decadenza
[2]I reclami per il servizio delle riscossioni devono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'impostazione, salvo l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto con tali mezzi al rimborso dei titoli stessi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva